Dolo processuale revocatorio, termine perentorio, dies a quo, scoperta della collusione effettiva e completa

È integralmente applicabile anche al caso del dolo processuale revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 1) l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con riferimento all’opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c., comma 2, secondo cui il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l’opposizione contro la sentenza pronunciata per effetto di collusione fra il debitore e un terzo, decorre, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., dalla scoperta della collusione, benchè debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – che la collusione vi sia stata e abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.2.2016, n. 2989