L’ appello avverso sentenza di reclamo va proposto con ricorso.

Ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell’impugnazione, che, va, quindi, introdotta con ricorso da depositare in Cancelleria entro i termini prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
L’appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anzichè con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 c.p.c., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancelleria del giudice [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 08.10.2013, n. 22848].

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