Giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, spese processuali, compensazione

I giudizi di equa riparazione, per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss. c.p.c., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue, che la compensazione delle spese, anche nel giudizio di equa riparazione, postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia, che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. In particolare, va confermato che, a giustificare la compensazione delle spese di lite non è sufficiente il riferimento alla mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 11.2.2016, n. 2749