Schema: Le successioni alla luce della riforma sulle unioni civili (L. 76/2016)
Dal 05 giugno 2016 entrerà in vigore la legge n. 76 del 2016, recante disposizioni sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016). Statuito, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del testo richiamato, che “Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”, esaminiamo, nello specifico, le norme applicabili in materia di successione a tale recente istituto giuridico. Preliminarmente va evidenziato che l’art. 1, comma 20 del testo di legge prevede espressamente che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Al contempo, con specifico riferimento alle successioni, il successivo comma 21 stabilisce che “Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III (“Delle indegnità”, artt. 463 – 466) e dal capo X (“Dei legittimari”, artt. 536 – 564) del titolo I (“Disposizioni generali sulle successioni”), dal titolo II (“Delle successioni legittime”, artt. 565 – 586) e dal capo II (“Della collazione”, artt. 737 – 751) e dal capo V-bis (“Del patto di famiglia”, artt. 768 bis – 768 octies) del titolo IV (“Della divisione”) del libro secondo (“Disposizioni generali sulle successioni”) del codice civile”.
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Per approfondimenti, si veda Unioni Civili e Convivenza: testo di legge + schemi + commenti