Azione di regolamento di confini – strada comune – incertezza – assenza – conseguenze
Se due fondi risultano delimitati da una comune strada, non ci può essere incertezza significativa sul confine, nel senso che è proprio essa che delimita le porzioni dei due fondi frontisti sui quali si esercita la proprietà esclusiva, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 950 c.c. Se i proprietari hanno voluto una strada a confine, anche a costo di rinunziare ad una porzione del proprio fondo, la certezza così raggiunta non può essere messa in discussione unilateralmente; sarebbe in altri termini contraddittorio ammettere in un caso come questo il ricorso all’azione ex art. 950, che per definizione mira a dissipare ogni forma di incertezza sul confine, sia oggettiva (assenza di linea di confine) sia soggettiva (esistenza di linea di confine, ad esempio muro o recinzione, tuttavia contestata nella sua esattezza).
Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, sentenza del 16.3.2016