Cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi: provvedimento esercitabile d’ufficio e non impugnabile

Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89 c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista (l’ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l’esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l’eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia non può costituire oggetto di impugnazione.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.2.2016, n. 2194