Vis actractiva della procedura fallimentare

Alla vis actractiva esercitata dalla procedura fallimentare (“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.”) soggiacciono tutte quelle azioni che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.

 

 

 

Tribunale di Lecce, sentenza del 27.04.2016