Mancato rinvenimento di documenti che la parte invoca: quando sussiste l’obbligo del giudice di disporre ricerca e ricostruzione del contenuto?

Va confermato che nell’ipotesi di mancato rinvenimento al momento della decisione della causa di documenti che la parte invoca, l’obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e di disporre, eventualmente, l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, è sottoposto a due condizioni. Innanzitutto, deve trattarsi di documenti che siano stati ritualmente prodotti in giudizio. In secondo luogo, è necessario che l’omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba, o possa, essere attribuito alla condotta volontaria della parte. Inoltre, la riconduzione dell’asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che li aveva prodotti può essere fondata su presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti, anche in relazione all’efficacia probatoria degli atti stessi.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 29.1.2016, n. 1806