Appello, dichiarazione d’incompetenza territoriale del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, revoca implicita dell’ingiunzione, strumenti di tutela

Con riferimento alla pronuncia con cui la Corte d’appello abbia dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, decidendo poi anche sulle spese di lite, ma omettendo di revocare espressamente il decreto stesso, va affermato che essa va impugnata con regolamento di competenza, risultando inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2. Va inoltre affermato che sebbene detta pronuncia d’appello non abbia espressamente provveduto alla revoca del decreto ingiuntivo, tale statuizione è da ritenere ivi implicita. La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell’opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.1.2016, n. 1372