Art. 115 c.p.c.: se il fatto non è contestato, il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio.
La non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale.
Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 25.02.2016