Accordi di separazione consensuale o divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile: i coniugi possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale?

L’art. 12, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 (c.d. riforma di degiurisdizionalizzazione) ha previsto la possibilità di perfezionare accordi di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta, innanzi all’ufficiale dello stato civile. Con riferimento alla questione se sia o non ammessa, ai fini dell’art. 12 cit., la procura speciale per perfezionare validamente, davanti all’ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione o divorzio, va affermato che dinanzi all’ufficiale di Stato Civile i coniugi – così come potrebbero munirsi di procura speciale davanti al Giudice – possono avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale e, in virtù della stessa, svolgere, in luogo del rappresentato, tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere al cospetto dell’autorità amministrativa.

 

Tribunale di Milano, sezione nona, 19.1.2016