Eccezione di incompetenza territoriale: cosa accade se manca l’indicazione del giudice competente?

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., la quale dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta ed impone di considerare l’eccezione come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Pertanto, è inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio qualora non si sia adeguatamente contestato la competenza per territorio del giudice adito sotto il profilo del luogo in cui è sorta l’obbligazione, ex art. 20 c.p.c., in quanto non hanno specificamente indicato dove sarebbe sorta l’obbligazione di risarcimento danni e quale sarebbe il giudice competente per territorio in relazione a tale profilo.

 

Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 12.1.2016, n. 118