Principio di acquisizione probatoria, giusto processo, contraddittorio e ritiro del fascicolo di parte

Il principio di acquisizione probatoria trova anche pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., dovendosi confermare che nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio. Ne consegue che la parte che ne corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l’onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all’altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario. Il principio di acquisizione probatoria, coniugato con il principio del contraddittorio, riguarda non già l’obbligo del giudice di considerare e tenere ferme le prove per come espletate, ma l’impossibilità della parte di disporre degli effetti delle prove raccolte, che una volta assunte possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.1.2016, n. 455