Impugnazioni: non è perentorio il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso e decreto.
Il termine di dieci giorni di cui all’art. 435, 2 comma, cod. proc. civ., non è perentorio, mentre tale è il termine a difesa di cui al terzo comma, per cui l’appellato deve ricevere notizia dell’impugnazione almeno venticinque giorni prima della data dell’udienza di discussione [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.10.2013, n. 23424].