Difetto originario di allegazione di fatti nell’atto di citazione: inutile la successiva produzione documentale

Va confermato che quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, posto che i documenti – da indicare nell’atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti.

Tribunale di Grosseto, sentenza 29.12.2015, n. 1272