L’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio deve essere tempestivamente formulata

L’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d’ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata; con la conseguente tardività dell’eccezione attorea sollevata solo all’udienza ex art. 184 c.p.c. inerente la presunta assenza in capo alla parte opposta della titolarità dei diritti di credito come da decreto ingiuntivo opposto.

Tribunale di Torino, sezione sesta, 23.12.2015