Equitalia: l’agente alla riscossione può essere condannato per responsabilità processuale aggravata

L’agente alla riscossione agisce in giudizio in proprio, sia pure in virtù del sottostante rapporto di mandato intercorrente con l’ente impositore, cosicché spetta ad esso, e non al mandante, la scelta se rinunciare o meno all’azione: ne consegue che, al pari di ogni altro soggetto dotato di legittimazione, anche l’agente soggiace alla sanzione processuale derivante dall’aver agito con colpa grave. Non può dubitarsi, d’altro canto, dell’estraneità del contribuente al rapporto di mandato fra l’amministrazione finanziaria e l’agente, con la conseguenza che quest’ultimo non può ritenersi esonerato dalla responsabilità aggravata di cui all‘art. 96 c.p.c. (della quale risponde verso la controparte processuale) in ragione della responsabilità assunta nei confronti dell’ente impositore: al di là del rilievo che, per sottrarsi alla responsabilità derivante dal rapporto di mandato, il mandatario può chiedere di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’amministrazione mandante, spetta infatti esclusivamente all’agente di decidere se, a fronte dell’ipotetico rischio di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento del credito da parte dell’ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un’azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 96 cit.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.12.2015, n. 25852