Appello: la variazione quantitativa del petitum non integra domanda nuova inammissibile

Qualora non risultino alterati i termini sostanziali della controversia (in quanto non introdotti nuovi temi di indagine), deve escludersi che la variazione puramente quantitativa del petitum (richiesta di un importo adeguato ai più aggiornati parametri tabellari) comporti l’introduzione di una domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.12.2015, n. 25341