La comunicazione della cancelleria del deposito della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare

La comunicazione del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 2, con biglietto ai loro difensori, non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza stessa. Non può difatti che ribadirsi l’insegnamento secondo cui il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sè detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 4727