Rito del lavoro, appello, omessa notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza: quali conseguenze?

Va confermato che nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. Dunque il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità). Tale principio è applicabile anche al ricorso per riassunzione essendo analoghe le esigenze di osservanza del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Va ribadito che nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l’assegnazione di un termine per provvedere all’incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 348 c.p.c.) la quale concerne l’inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.12.2015, n. 25274