Interesse ad agire: quando sussiste?

In base ai principi desumibili dall’art. 24 Cost. (secondo cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”) e dall’art. 100 c.p.c. (a tenore del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse”) l’interesse ad agire in giudizio presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e, correlativamente, l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In altri termini l’interesse ad agire esprime quello che viene tradizionalmente definito come “bisogno di tutela giurisdizionale” e va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che, senza il processo e l’esercizio della giurisdizione, l’attore soffrirebbe un danno.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.12.2015, n. 25205