Lodo arbitrale, impugnazione per nullità per violazione di norme di diritto, ambito applicativo del nuovo art. 829 c.p.c.: rinvio alle Sezioni Unite

L’originario testo dell’art. 829, comma 2, c.p.c. prevedeva che l’impugnazione per nullità del lodo, per violazione di norme di diritto, fosse sempre ammissibile a condizione che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a pronunciare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Invece, il novellato testo dell’articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, dispone ora – al comma 3 – che l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. Cosa accade se il giudizio arbitrale instaurato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ma la convenzione arbitrale sia stata stipulata in data anteriore? La questione va rimessa all’esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione perché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, trattandosi di ricorso che presenta una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, prima parte.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 11.12.2015, n. 25039