Ordinanza di sospensione dell’esecuzione, revoca, condanna alle spese: no al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. ed in forza dell’art. 624 c.p.c., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.12.2015, n. 24919