Revocazione straordinaria: quando è ammissibile?

Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all’istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisi vita dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell’impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l’onere di provare – con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti – che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.12.2015, n. 24849