Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, società di persone, legittimazione attiva
Come regola generale, legittimato a chiedere l’indennizzo ex l. Pinto è solo chi sia o sia stato parte del giudizio presupposto, della cui eccessiva durata si duole e ciò vale anche per gli enti collettivi, comprese le società di persone. In particolare, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, le società di persone, pur essendo prive di personalità giuridica, sono munite di una propria soggettività e sono parte in causa nelle controversie riguardanti i rapporti ad esse direttamente riferibili quali centri autonomi di imputazione di diritti e doveri. Dunque, anche per le società di persone la legittimazione a far valere in giudizio il diritto all’equa riparazione spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto alla durata ragionevole del giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quella dei soci o dell’amministratore. In caso contrario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, rilevabile d’ufficio.
Corte di appello di Reggio Calabria, decreto del 26.2.2016