Spese condominiali, decreto ingiuntivo emesso nei confronti di persona che al momento dell’ingiunzione non era più condominio: cosa accade?

Va revocato il decreto ingiuntivo emesso, atteso che la disposizione dell’art. 63 disp. att c.c., finalizzata unicamente a garantire la costituzione della provvista economica, prodromica alla gestione condominiale (indifferentemente ordinaria o straordinaria) e senza alcuna incidenza diretta sul distinto rapporto privatistico di scambio tra il condomino subentrante e quello precedente, consente di ricorrere al procedimento monitorio solo nei confronti del condomino effettivamente tale al momento dell’ingiunzione. Tuttavia, dalla stessa previsione normativa emerge un dato, quello della solidarietà tra vecchio e nuovo condomino, che rileva anche al fine di individuare chi è debitore del Condominio a prescindere dallo strumento processuale che questo voglia utilizzare. Va in altri termini considerato che l’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è costituito solo dalla verifica dell’ammissibilità e della validità del procedimento monitorio ma anche dalla fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti; conseguentemente il giudice, anche quando dichiari la nullità del decreto ingiuntivo, deve pronunciarsi nel merito sulla domanda introdotta con il ricorso.

 

Tribunale di Palermo, sezione quinta, sentenza del 30.11.2015, n. 6988