L’inefficacia del pignoramento relativamente ad alcuni dei beni pignorati non travolge anche gli altri: confermata la legittimità di un provvedimento di estinzione parziale

Va escluso che se si verifichi l’inefficacia del pignoramento relativamente ad alcuni dei beni pignorati sia necessario che essa travolga anche gli altri. In effetti, l’art. 567 c.p.c. nella sua ultima formulazione (ovvero come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80), in virtù della normativa transitoria che dispone l’immediata applicabilità delle nuove norme anche alle procedure pendenti nelle quali non sia stata ancora emessa l’ordinanza di vendita, non prevede affatto l’estinzione della procedura nella sua interezza in caso di carenza della certificazione notarile in relazione ad alcuni soltanto dei beni pignorati, ma al contrario circoscrive la possibilità per il giudice di dichiarare l’inefficacia del pignoramento (con ordinanza, e previa audizione delle parti) soltanto in relazione a quello o quegli immobili pignorati per i quali non sia stata depositata la prescritta documentazione. Peraltro, anche il vecchio testo dell’art. 567 c.p.c. va così letto, in combinato disposto con l’art. 493, comma 3 e in armonia con il principio di conservazione degli atti, confermando la legittimità di un provvedimento di estinzione parziale.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.11.2015, n. 24354