Nuovo appello motivato: no al rigore formale. L’importante è che la domanda sia chiara ed indichi le ragioni della pretesa.
L’indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall’art. 54, L. n. 134 del 2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto un’esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice [Corte di Appello di Genova, sezione quarta, sentenza del 9.4.2013].