Giudizi iniziati prima del 30.4.95, appello, nuove prove e eccezioni, spese di lite; condanna generica al risarcimento, giudice della liquidazione, negazione della sussistenza del danno; liquidazione del danno in via equitativa

Nei giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990, e, in particolare, quale risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36, per cui le parti, in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere proposta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell’art. 92 c.p.c.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento ex art. 278 c.p.c., si configura come una mera “declaratoria iuris” da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'”an” non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno.

 

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.3.2016, n. 5252