Opposizione agli atti esecutivi: inoperatività della sospensione dei termini nel periodo feriale e termini per impugnare; termini per ricorrere in cassazione

Per le controversie di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92. Detta inoperatività, riferendosi la norma alla natura della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le impugnazioni. Va ribadito che in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta Legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. Per pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c. si intende, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., comma 1, la data del suo deposito in cancelleria. Pertanto, ai fini del decorso del termine c.d. lungo per impugnare, non rileva la data della comunicazione da parte della cancelleria dell’avvenuta pubblicazione, ai sensi dello stesso art. 133 c.p.c., comma 2.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.2.2016, n. 3549