Principio della unicità del processo esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene

Laddove il medesimo bene (sia esso un bene mobile, un bene immobile o un credito) sia oggetto di distinti pignoramenti successivi, ed il secondo pignoramento abbia eventualmente dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell’esecuzione, a seguito della necessaria riunione dei due procedimenti – rectius: dell’inserimento degli atti relativi al secondo pignoramento nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo – non può più parlarsi di distinte procedure esecutive, in quanto l’esecuzione si svolge in un unico processo. Va quindi affermato un principio generale della unicità del processo esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene, il cui fondamento (logico ancor prima che giuridico) appare evidente, non potendo ammettersi che il medesimo bene venga espropriato in distinte procedure.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.2.2016, n. 3436