Regolazione delle spese di lite: soccombenza in senso tecnico, soccombenza integrale e soccombenza reciproca

La nozione di soccombenza in senso tecnico è il presupposto per decidere dell’applicabilità dell’art. 91 c.p.c., che disciplina l’ipotesi di soccombenza integrale di una delle parti, ovvero dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (che disciplina l’ipotesi di soccombenza reciproca. La regolazione delle spese di lite avviene, di regola, nel primo caso (art. 91 c.p.c.: soccombenza integrale) sulla base del principio di soccombenza, con la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale delle spese di lite, e nel secondo caso (art. 92 c.p.c., comma 2: reciproca parziale soccombenza) sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di essi.

La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

Laddove sia dispostala compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi siano in maggior misura imputabili, quella che può essere condannata al pagamento di tale corrispondente maggior misura.

Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate,, e nell’operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.2.2016, n. 3438