Liquidazione degli onorari al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, procedimento di opposizione, legittimazione passiva

Posto che nel procedimento di opposizione D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, parte necessaria deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito che ne sia oggetto, e quindi anche l’erario è parte necessaria, va dato continuità al principio secondo cui nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario (quale quello di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144), quest’ultimo, ai fini della legittimazione passiva, va identificato, non nel pubblico ministero, ma nel ministero della Giustizia.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.3.2016, n. 4266