Ricorso in cassazione, copia notificata della sentenza impugnata depositata ma non dal ricorrente, procura al difensore con autenticazione da parte di altro difensore che ha sottoscritto il ricorso: rinvio alle sezioni unite

Appare opportuno rimettere la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, con riguardo alla procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità.

A fronte del conferimento della procura ad un difensore, ma con autenticazione della firma della parte ad opera di altro difensore, il quale sia anche indicato nell’epigrafe dell’atto e che lo abbia sottoscritto, si rinviene un contrasto in seno alla Suprema corte: un primo orientamento fa salva la procura, mentre altro orientamento ritiene che il ricorso per cassazione, sottoscritto da un avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, era stato conferito il mandato a proporlo in quanto in essa nominalmente identificato, sia inammissibile, per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista. Appare quindi opportuno rimettere la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 21.1.2016, n. 1081