Effetto sostitutivo della sentenza d’appello: la conferma del decreto ingiuntivo opposto non è preclusa dalla pronuncia di revoca del decreto adottata in primo grado

Il giudice  d’appello che, riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non provati i fatti costitutivi del diritto in contestazione e accertando la fondatezza della pretesa creditoria, correttamente ha confermato il decreto ingiuntivo opposto; statuizione, quest’ultima, non preclusa dalla pronuncia di revoca del decreto adottata dalla sentenza di primo grado (pronuncia integralmente riformata dal giudice del gravame), stante l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.10.2015, n. 22108