Ordinanza dichiarativa dell’interruzione del processo, mancata riassunzione del processo nel termine perentorio di sei mesi, conseguenze

L’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del processo, avendo natura meramente ordinatoria – poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo – è priva del carattere della definitività, e comporta soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo, che può essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di sei mesi stabilito dalla legge. Tuttavia la mancata riassunzione nel suddetto termine del processo dichiarato interrotto ne determina l’estinzione solo se, al momento della pronuncia di interruzione, siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti: altrimenti l’inosservanza del termine è irrilevante e non comporta l’estinzione del processo tardivamente riassunto.

 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 28.10.2015, n. 21956