Concordato preventivo, giudizio promosso dal debitore prima dell’ammissione alla procedura e proseguito dopo l’omologazione: è richiesta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore?

L’ammissione al concordato preventivo non determina il venir meno della capacità processuale dell’imprenditore, e il commissario liquidatore subentra nelle controversie aventi ad oggetto i beni liquidati, in quanto controversie originate dalla procedura. Ciò posto, il giudizio promosso dal debitore per la riscossione di un proprio credito prima dell’ammissione alla procedura e proseguito dopo l’omologazione, non richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore dei beni nominato dal tribunale, non determinandosi in capo agli organi della procedura il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma esclusivamente dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di esercitare in proprio le azioni e resistervi nei confronti dei terzi a tutela del suo patrimonio.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.10.2015, n. 21851