Espropriazione presso terzi, art. 548 c.p.c.: la delibazione del giudicante può concernere solo il rapporto sostanziale intersoggettivo corrente tra il debitore ed il terzo

L’oggetto della controversia ex art. 548 c.p.c. è rappresentato esclusivamente dall’accertamento della situazione sostanziale di cui è titolare il debitore esecutato nei riguardi del terzo pignorato. La delibazione del giudicante può quindi concernere solo il rapporto sostanziale intersoggettivo corrente tra il debitore ed il terzo, rapporto valutato nella sua interezza, cioè in tutti i suoi fondamentali elementi conformativi (l’an, il quantum, il quomodo e la causa, vale a dire il fatto generatore della situazione creditoria del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato), elementi che, per altro verso, costituiscono, sotto forma di petitum e di causa petendi, il contenuto tipico della domanda introduttiva del giudizio di accertamento. Va quindi escluso che in detta causa possano essere formulate domande di natura diversa (volte ad accertare pretese di qualsivoglia natura del creditore procedente nei confronti del debitore o del terzo) oppure possano essere sollevate questioni costituenti materia tipica delle opposizioni esecutive o, comunque, tese a porre in discussione la praticabilità dell’azione in executivis esperita (come, ad es., eccezioni sulla pignorabilità dei crediti, sull’attuale sussistenza del credito del pignorante o sul suo diritto di procedere ad esecuzione forzata, su eventuali nullità o irregolarità formali del processo esecutivo o della dichiarazione del terzo pignorato).

 

Tribunale di Salerno, sezione terza, sentenza del 23.10.2015, n. 4385