Determinazioni amministrative dell’ente pubblico ed effetti
Le determinazioni amministrative dell’ente pubblico affidante lo svolgimento del servizio assegnato in convenzione a un soggetto privato riverberano i propri effetti di natura preclusiva sulle attività di quest’ultimo che ad esse deve ritenersi vincolato.
Le determinazioni amministrative dell’ente pubblico affidante lo svolgimento del servizio assegnato in convenzione a un soggetto privato non sono sottoponibili ad eventuale declaratoria giurisdizionale di disapplicazione nel caso in cui tali determinazioni si appalesino a corrispondenti ai fini determinati dalla legge in conformità ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza.
La richiesta di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può sostituire le deficienze istruttorie. L’art. 1226 c.c. richiama il concetto di equità integrativa per i casi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, che la giurisprudenza ha interpretato nel senso di impossibilità o rilevante difficoltà della parte danneggiata di provare il danno nel suo preciso ammontare ma nei quali l’integrazione equitativa deve pur sempre essere fondata su una base di ragionamento ancorata ad elementi concreti, risolvendosi altrimenti in un inammissibile presunzione de praesemptu.
Tribunale di Roma, sez. II, Giudice dott.ssa Antonella Dell’Orfano, sentenza 2263/2016