Eccezione di incompetenza territoriale inderogabile rilevata nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione: quali conseguenze?

Nel regime della rilevazione della questione di competenza, di cui all’art. 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. n. 69 del 2009, ove il convenuto abbia sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., anzichè nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev’essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza. In mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito, dovendosi escludere che l’esercizio espresso del potere ufficioso per la questione di competenza tardivamente sollevata dalla parte non occorra in ragione del già esercitato potere da parte di essa, giacchè detto esercizio deve considerarsi, per la sua tardività, tamquam non esset.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.10.2015, n. 21672