Titolo esecutivo, primo e secondo grado: cosa va notificato per procedere ad esecuzione?

I titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori, e quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo grado, hanno un effetto integralmente sostitutivo in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello esaminato nel merito, sì che se l’esecuzione non è stata iniziata in base al primo titolo esecutivo, e l’impugnazione avverso di esso è rigettata, è soltanto quest’ultimo che va notificato.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.10.2015, n. 20593