Società di persone, cancellazione dal registro delle imprese: quali conseguenze sulla capacità processuale?

Il principio affermato a proposito delle società di capitali – secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese determina infatti l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, se abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 (che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione) – va esteso alle società di persone, confermando che la cancellazione, nel determinare l’estinzione dell’ente, priva la società della capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest’ultimo caso, l’annullamento della sentenza impugnata per cassazione.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.10.2015, n. 21112