Opposizione a decreto ingiuntivo: l’opposto può chiamare un terzo in causa?

Il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l’ingiunzione di pagamento e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta. Peraltro, anche qualora dovesse ritenersi applicabile in astratto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la particolare disciplina dettata dall’art. 269 terzo comma c.p.c., deve comunque essere ribadito che il campo operativo della chiamata in causa del terzo ad opera dell’attore è pur sempre limitato all’interno dei confini indicati dall’art. 106 c.p.c.: deve pertanto essere escluso che l’opposto, presa visione dei motivi di opposizione ed accertato che le eccezioni della opponente circa la legittimazione processuale siano fondate, possa estendere il giudizio ad altro e diverso soggetto proponendo in tal modo una domanda totalmente nuova ed autonoma.

 

Tribunale di Massa, sentenza del 13.10.2015, n. 1051