Azione revocatoria, procedura esecutiva e assoggettamento del bene ad esecuzione forzata

L’azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. e, in coerenza con tale sua unica funzione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore risultato vittorioso, al fine di consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto l’azione esecutiva ex artt. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito. Pertanto, l’atto di disposizione revocato è pur sempre valido ed efficace e conserva erga omnes – quindi anche verso i creditori – la propria efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all’acquirente, mentre l’assoggettamento del bene ad esecuzione forzata non discende dalla pronuncia di revoca, ma – appunto – dal successivo avvio della procedura esecutiva, che non risulta nella specie essere stata intrapresa.

 

Tribunale di Pisa, sentenza del 8.10.2015, n. 1132