Decreto ingiuntivo, omessa o inesistente notificazione dell’opposizione, comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza

Deve ritenersi costituisca diritto vivente il principio in forza del quale in tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli. Conseguentemente, poiché in caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso in opposizione, il decreto emesso nella fase monitoria acquista il carattere della definitività, deve ritenersi sussistente l’onere per l’ufficio di procedere alla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione all’opponente.

Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza del 30.9.2015