Opposizione ad ordinanza-ingiunzione, cessazione della materia del contendere, compensazione delle spese processuali

Una volta definita l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione con una pronuncia, passata in giudicato, di cessazione della materia del contendere e di compensazione tra le parti delle spese processuali, la parte privata non può, in separato giudizio, pretendere il rimborso delle spese sopportate per la propria difesa nel giudizio di opposizione a titolo di risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 cod. civ., neppure prospettando la lesione del proprio interesse legittimo all’efficienza dell’azione amministrativa.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.10.2015, n. 19691