Sentenza in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, giudizio iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, appello introdotto con ricorso anziché con citazione

Va reiterato il principio a tenor del quale l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.9.2015, n. 18144].