Schema procedimentale: se il coniuge obbligato al mantenimento non provvede, è attivabile il Fondo di solidarietà (legge di stabilità 2016).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della c.d. Legge di Stabilità 2016, è stato istituito un Fondo di solidarieta’ a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Tale fondo è attivabile dal coniuge in stato di bisogno che non e’ in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo’ rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.