Onere probatorio ex art. 2967 c.c.: vale anche per i fatti negativi.

 In conformità del principio di cui all’art.2967 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall’attore come i fatti positivi. La prova dei fatti negativi non inverte infatti l’onere della prova ma quando sia desumibile da uno specifico e positivo fatto contrario deve essere data attraverso la dimostrazione di questo [Tribunale di Monza, sezione terza, sentenza del 23.11.2015].