Sospensione discrezionale ex art. 337 c.p.c.: quando è ammessa?

Per il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale previsto dall’art. 337 cod. proc. civ. è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; sicchè la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perchè non intenda “poggiarsi sull’autorità” della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l’autorità di quell’altra decisione e, sostanzialmente, non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.7.2015, n. 16142].